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19/01/2022

Comune di Moio della Civitella
Provincia di Salerno
Piazza Municipio 1, 84060 Moio della Civitella, Provincia di Salerno
tel. 0974.66118 r. a . – fax 0974.66036 - codice fiscale n. 84000330658 – e-mail: moiocivitella@tiscali.it-
ORDINANZA PER LA DETENZIONE, LA TUTELA DEI CANI E L'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE
DEI CANI E LE DEIEZIONI
Ordinanza n.02/2022 del 19 gennaio 2022
IL SINDACO
Premesso
- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose
provocate dall’animale stesso;
- che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità
per il relativo periodo;
- il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc…) per incuria di alcuni proprietari o
conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi e dall’urina di animali recando disturbo,
disagio e pericolo per i pedoni, in particolare per bambini, anziani e non vedenti, oltre a
provocare notevole degrado per il paese;
- tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro, ed è idonea a porre in pericolo la salute
pubblica;
Vista la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro
custodia di munirsi di apposite palette, sacchetti e bottigliette d’acqua, al fine di poter rimuovere le
suddette deiezioni;
Ritenuto opportuno:
-prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di
apposite palette, sacchetti, bottigliette d’acqua o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle
deiezioni canine onde poter rimuovere gli escrementi e ripulire la superficie lordata dall’ urina;
-garantire una maggior igiene e decoro dell’area urbana ed una più sicura circolazione dei cittadini;
Richiamato
- L. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale n.3/2019 “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere
degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo”;
- Gli artt. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P (abbandono di animali);
Visto
- L’ordinanza del ministero della salute 6 agosto 2013 concernente la “tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani” (prorogata con ordinanza min. salute del 28.08.2014);
- L’artt. 7 bis, 50 e 54 del D. lgs 267/2000 – T.U.E.L.
Considerato
Le recenti segnalazioni e le situazioni di disagio e sporcizia, registratosi nel territorio comunale per
la libera circolazione di cani di proprietà;
Preso atto
In particolare, che le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013
non prevedono sanzioni per le violazioni alle norme contenute e che lo stesso provvedimento all’art.
6, rimanda, alle competenti autorità ;
O R D I N A
a chiunque detenga o possegga un cane di:
1) utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale
nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
2) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone,
animali o su richiesta degli agenti di Polizia locale o di altre forze di polizia;
3) adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire l’animale possa scavalcarla ovvero
superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l’esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare
danno a terzi;
4) avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccoglierle e precisamente:
1. di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed
al corretto smaltimento delle feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi negli appositi
contenitori, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico quali strade, marciapiedi,
portici, piazze, giardini e parchi pubblici, aree attrezzate adibite al gioco dei bambini, zone destinate
al verde pubblico;
2. di munirsi, durante l’ accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti o
qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dai cani;
3. di munirsi inoltre di bottiglietta d’acqua igienizzante da versare sulla superficie
sporcata dall’ urina e dalle feci del cane al fine di ripulire nella immediatezza la stessa.
5) provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi
per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, ai sensi art.3 dell’ordinanza
del ministero della salute del 06.08.2013;
6) in caso di sosta di autoveicolo l’obbligo di disporre i finestrini in modo tale da permettere una
opportuna ventilazione all’interno, evitando al tempo stesso che l’animale possa fuoriuscire con la
testa;
7) non tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d’affezione nei luoghi destinati
all’esercizio del culto, nei cimiteri, macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti,
negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli istituti
e scuole di ogni ordine e grado.
Altresì si fa divieto, ai sensi art.4 dell’ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013, di
possedere o detenere cani dichiarati a rischio elevato di aggressività(ai sensi art.3 della citata
ordinanza):
8) ai delinquenti abituali o per tendenza;
9) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
10) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona
o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
11) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i
reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti
dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189;
12) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Fatte salve le norme e sanzioni penali previste dalla Legge e le sanzioni amministrative previste,
in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le
sanzione da € 25,00 ad € 500,00.
Nei casi più gravi ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità il responsabile, detentore
o possessore del cane, verrà denunciato ai sensi dell’art.650 C.P.: sono fatti salvi comunque i
provvedimenti amministrativi a tutela dell’incolumità pubblica.
La presente ordinanza non si applica nei casi previsti dall’art.5 dell’ordinanza del ministero della
salute del 06.08.2013.
Il presente provvedimento è inviato:
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Moio della Civitella;
- alla Stazione dei Carabinieri di Vallo della Lucania;
- al Settore veterinario dell’ASL Salerno;
incaricati, per quanto di competenza, alle attività di controllo e di esecuzione del provvedimento.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all’Albo
Pretorio e presso il sito internet del Comune di Moio della Civitella per tutto il tempo di validità
dello stesso.
Copia del presente atto può essere richiesta presso il Comando di Polizia Locale.
Si informa che avverso al presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro
60 gg. o, in alternativa, al presidente della repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del
presente atto.
Dalla Residenza Comunale, 19 gennaio 2022
Il Sindaco
f.to Enrico Gnarra

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