ORDINANZA

La categoria

04/07/2020

Comune di Moio della Civitella
Polizia Municipale
Piazza Municipio 1, 84060 Moio della Civitella, Provincia di Salerno
tel. 0974.66118 r. a . – fax 0974.66036 - codice fiscale n. 84000330658 – e-mail: moiocivitella@tiscali.it-
ORDINANZA NR. _10 del _03/07/2020_
PRESCRIZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E ALLA LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
IL SINDACO
Visto l’art. 255 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
Visto il DECRETO DIRIGENZIALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA nr. 123 del
24/06/2020 avente ad oggetto:“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi
boschivi – Anna 2020” sull’intero territorio della regione Campania dal 01 luglio al 30 settembre
2020, salvo proroghe, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall’art. 14,
comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto
di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei
terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di
residui vegetali forestali. ;
Viste le “Prescrizioni di massima di Polizia Forestale”,allegato C della L. R. 11/96 così come
modificato dal DPGR n. 484 del 14/06/2002 e n. 387 del 16/03/2003;
Ritenuto di dover svolgere attività di previsione,di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
nonché una capillare attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione
ambientale;
Rilevato l’aggravarsi del fenomeno degli incendi e Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare
gravi danni al patrimonio forestale,al paesaggio, all’avifauna e all’assetto idrogeologico del territorio
comunale,costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
Vista la presenza di terreni incolti lasciati dai proprietari e dai conduttori nelle zone di residenza e
nelle adiacenze di altri immobili, nonché lungo le strada vicinalli, comunali, regionali e provinciali;
Dato atto che generalmente, la causa determinante l’incendio dei boschi, foreste e comunque le
aree verdi rappresentano “obiettivi sensibili”;
Considerato che le aree verdi del Comune di Moio della Civitella rappresentano un patrimonio di
inestimabile valore per chiunque e che stesse, unitamente alla posizione geografica, rendono il Comune
un “borgo naturale”;
Ritenuto di dover diffondere tra i cittadini “il culto e l’amore per il territorio”, al fine di prevenire il
depauperamento delle nostre zone boschive
ORDINA
dal 01/07/2020-30/09/2020, con cadenza temporale continuativa e costante e comunque
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:
1. I proprietari -- e/o detentori a qualsiasi titolo - non frontisti di terreni coltivati,o se incolti,fortemente
inerbiti,ricadenti in tutto il territorio comunale debbono provvedere a rimuovere dai terreni
su indicati: sterpaglie,cespugli,rovi,sottobosco,ramaglie,erbe secche,arbusti e piante arboree
infestanti o altro,nonché ogni altra possibile fonte di incendio - rifiuti compresi . Gli stessi
soggetti devono assicurare lungo i propri confini una apposita fascia frangi fuoco non inferiore
a 10(dieci) metri. La creazione della fascia frangi fuoco dovrà avvenire secondo le modalità meglio
indicate al punto 2 della presente Ordinanza;
2. I proprietari - e/o detentori a qualsiasi titolo - frontisti - di fondi - colti e/o incolti,laterali alle
strade comunali,provinciali,regionali e vicinali nonché tutti i proprietari frontisti con aree e spazi
pubblici o gravate da servitù di uso pubblico(boschi,foreste,ecc.),sono obbligati alla pulizia,per
una fascia non inferiore a 50 (cinquanta) metri - fascia frangi fuoco - dei propri terreni da ogni
residuo vegetale e/o da qualsiasi materiale - così come meglio specificato al punto precedente
della presente Ordinanza - che possa favorire l’innesto di incendi e/o la propagazione del fuoco.
La creazione della fascia frangi fuoco dovrà avvenire mediante falciatura,aratura o fresatura per
la presenza di terreni fortemente scoscesi,scarpate o terrazze,la ripulitura di detti terreni dovrà
avvenire in ogni caso e con ogni mezzo o strumento,eccezion fatta il ricorso al fuoco.
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3. I soggetti così individuati ai punti 1 e 2 della presente Ordinanza hanno l’obbligo di provvedere
ad una regolare potatura,assicurando in particolare:
• l’ eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;
• la riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici.
4. Tutti i materiali di risulta derivanti dalla ripulitura nonché prodotti derivanti dal su citato falcio e
diserbo dovranno essere sistemati a regola d’arte fermo restando il divieto del loro bruciamento.
Sarà consentita la loro bruciatura,dietro preventiva comunicazione al Comune,sotto stretta
sorveglianza da parte degli interessati e di personale della Protezione Civile assicurando in ogni
caso una fascia protettiva o strumenti tali da garantire che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti
e/o confinanti; tale attività è comunque vietata nei periodi estivi di massima pericolosità
per gli incendi boschivi 15 giugno - 30 settembre. In tale periodo i materiali di scarto dovranno
essere conferiti presso centri di raccolta e di smaltimento autorizzati per legge.
5. Nel periodo dal 15 giungo al 30 settembre è vietato bruciare nei campi,anche in quelli incolti le
stoppie delle colture,dei prati e delle erbe infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade
Comunali,Provinciali Regionali e vicinali,salvo gli bruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
6. Nel periodo 15 giugno- 30 settembre di “ grave pericolosità”per i rischi di incendi boschivi,-
sono vietate,ai sensi dell’art. 10 comma 5 della Legge 353 del 21/11/2000,tutte le azioni e le
attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesto d’incendio. I proprietari e i possessori
a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili
dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l’inosservanza delle vigenti
disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.
7. Al verificarsi di una delle fattispecie così come sopra individuate,gli interessati, dovranno procedere
con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti con avvertenza che in caso
di inottemperanza sarà facoltà di questo Comune,senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti,
procedere d’Ufficio ed in danno dei trasgressori,ricorrendo all’assistenza della Forza
Pubblica.
8. In subordine,sono vietati tutti quei comportamenti che possono determinare fattispecie di pericolo
concreto quali:
• Accendere fuochi di ogni genere,compresi quelli di pic-nic o campeggio,fatta eccezione
per le aree appositamente attrezzate;
• Fumare gettare fiammiferi,sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione
• che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
• Inoltrarsi o sostare con le auto nelle predette aree con la marmitta(specialmente se
• catalitica) a contatto con l’erba secca;
• Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto con la presente Ordinanza,questo Ente
non può considerarsi responsabile dei danni prodotti a persone e cose in virtù di comportamenti
omissivi o commissivi - dolosi o colposi- da parte dei diretti interessati o di terzi.
Fatta salva l’applicazione delle specifiche fattispecie previste dall’art. 423,423/
bis,424,435,449,451,635 comma 2 n. 5 del Codice Penale nonché di altre fattispecie che qui si
hanno per intero riportate
DISPONE
Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito
riportate:
a) nel caso di mancato diserbo e/o pulizia delle aree colte ed incolte sarà elevata una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 103,29 ad € 413,17;
b) nel caso di mancanza creazione e contestuale mantenimento di una fascia frangi fuoco,sarà
elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00;
e) nel caso di mancata pulizia delle aree colte e/o incolte da rifiuti vari,ivi presenti o depositati,sarà
elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 ad € 620,00, ai sensi dell’art.255 del D. Lgs. N.
152/2006;
d) nel caso di mancata pulizia delle aree colte e/o incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti
ivi presenti o depositati,sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 25.00 ad € 155.00 ai
sensi dell’art. 255 del D. Lgs. N. 152/2006 già citato;
e) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche
solo potenzialmente l’innesco d’incendio durate il periodo 15 giuno-30 settembre sarà applicata
una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1032.00 e non superiore ad € 10329.00 ai
sensi dell’art. 10 della Legge 353/2000;
f) in tutti gli altri casi si applica una sanzione amministrativa pecuniari da € 25.00 ad € 500.00.
A carico degli inadempienti,verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi
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dell’art. 650 C.P.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge:
• Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;
• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa.
La presente Ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio per giorni 30, la stessa verrà pubblicata sul
sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella all’indirizzo www.comunedimoiodellacivitella.it
divulgata mediante affissione e comunicati stampa.
Manda per quanto di competenza;
Comando Polizia Municipale - SEDE;
Ufficio Tecnico Comunale - SEDE;
Protezione Civile - SEDE;
Comando Stazione Carabinieri di Vallo della Lucania;
Comando Compagnia Guardia di Finanza- Tenenza di Vallo della Lucania ;
Comando Guardia Forestale Stazione di Vallo della Lucania;
Comando Polizia Provinciale- Palazzo S. Agostino Salerno;
Ente Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano - Vallo della Lucania;
Comunità Montana Gelbison & Cervati - Vallo della Lucania;
Prefettura di Salerno;
Giunta Regionale della Campania - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste- Salerno
Giunta Provinciale - Assessorato Agricoltura e Foreste - Salerno.
Moio della Civitella,03/07/2020
IL SINDACO
f.to Enrico Gnarra
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